(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44
                         dell'8 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
    1.    La    presente   legge   regolamenta,   nell'ambito   della
programmazione    regionale,    il    sistema   sanitario   regionale
dell'emergenza/urgenza,  fondato  sull'integrazione funzionale tra il
sistema di allarme sanitario, il sistema territoriale di soccorso, la
rete di presidi ospedalieri dedicati all'emergenza/urgenza.
    2.  A  tal  fine,  nel  rispetto  delle  linee guida indicate nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 marzo 1992, il sistema
avra'  una dimensione regionale con un'unica centrale operativa a suo
governo.
    3.  Il  sistema  persegue,  sull'intero  territorio  regionale, i
seguenti obiettivi generali:
      a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
      b) l'adozione   di   identici   modelli   di  formazione  e  di
addestramento del personale coinvolto;
      c) l'uso di identici mezzi ed attrezature di soccorso;
      d) la  verifica  di  tutti i dati relativi al sistema sanitario
regionale dell'emergenza/urgenza;
      e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;
      f) l'impiego   di   criteri   omogenei   per   l'accreditamento
dell'intero  sistema, fondato sull'adozione del sistema di verifica e
revisione delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate, secondo
quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.